Le scriventi Segreterie Regionali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e DIRER hanno avuto conoscenza informale che la Giunta Regionale,
riunita in data 11.07.2013, ha proceduto al trasferimento nel ruolo organico della Giunta Regionale di un imprecisato numero di personale dell'Area della Dirigenza, attualmente in posizione di comando presso la Giunta Regionale:
Se la circostanza dovesse risultare vera il provvedimento adottato sarebbe di una gravità inaudita per gli evidenti e noti motivi di illegittimità di seguito evidenziati:
Come è a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo per le rispettive responsabilità e competenze, la Corte Costituzionale si è già espressa sul punto, con riferimento proprio alla Regione Calabria e, con sentenza n. 108 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità dell’art 16 comma 2 della legge regionale n. 8/2010 che prevedeva il trasferimento nei ruoli regionali del personale in posizione di comando per violazione del principio dell’accesso agli uffici pubblici per pubblico concorso statuito nell’art 97 della cost, “ inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le giunte regionali (…….) determina una disparità di trattamento (art 3 Cost), sentenza n. 108/2011 la cui esecuzione risulta tuttora omessa dalla Regione Calabria; comportamento censurabile per la totale noncuranza e consapevole violazione, quindi, dei principi dell’ordinamento che regola l’accesso ai pubblici uffici ed espressamente richiamati dalla Corte Costituzionale proprio con riferimento ad una legge della Regione Calabria.
Se realmente adottato, il provvedimento di che trattasi, rileva il fatto che esso non tiene conto, altresì, nemmeno del regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 2.05.2012 che disciplina le procedure per la mobilità esterna di dipendenti di altre amministrazioni.
Tale regolamento, esteso per espressa previsione al personale con qualifica dirigenziale, prevede un preventivo bando di mobilità, la costituzione di una commissione esaminatrice, la valutazione dei curricula e una prova selettiva tra gli aspiranti alla mobilità e, ovviamente, la formulazione della graduatoria finale. Di tutto ciò nulla è stato fatto.
Per quanto sopra denunciato le scriventi Segreterie Regionali chiedono, nell’ambito della dovuta informativa, di acquisire copia dell’eventuale provvedimento con riserva di ogni ulteriore valutazione, nonché, agli Organi in indirizzo di assumere ogni iniziativa volta a impedire di dar corso all’esecuzione del provvedimento, se realmente adottato, procedendo all’immediato annullamento dell’atto in sede di autotutela per il ripristino della legalità ancora una volta violata.





